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TOLLERANZE COSTRUTTIVE

IL TAR CHIARISCE: PICCOLE DIFFORMITÀ NON GIUSTIFICANO LA DEMOLIZIONE

📌 Con la sentenza n. 4305/2024, il T.A.R. Campania (Sez. III) ha annullato un’ordinanza comunale di demolizione che imponeva la rimozione di alcune modifiche edilizie minori, realizzate in un appartamento privato. Le variazioni riguardavano il numero delle finestre e la distribuzione interna degli spazi.
📐 Secondo il Collegio, tali interventi rientrano nelle “tolleranze costruttive” previste dall’art. 34-bis, comma 1, del d.P.R. 380/2001: se le difformità rimangono entro il 2% rispetto al titolo edilizio, non costituiscono illecito.
🏢 La soglia va riferita alla singola unità immobiliare, non all’intero edificio. Inoltre, la norma si applica anche in presenza di vincoli paesaggistici.
📑 Il TAR ha ritenuto fondata la documentazione tecnica prodotta dal ricorrente e ha chiarito che in questi casi non è nemmeno necessario il permesso in sanatoria, bastando l’asseverazione tecnica.
⚖️ Annullate quindi sia l’ordinanza di demolizione sia quella di sospensione lavori. Una pronuncia che richiama le amministrazioni all’uso proporzionato dei poteri sanzionatori.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
T.A.R. Napoli, Sez. III, n.4305.2024
SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE
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