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PERMESSO DI COSTRUIRE ILLEGITTIMO

IL COMUNE DEVE RISARCIRE IL PRIVATO CHE HA FATTO LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEL TITOLO EDILIZIO

Il caso:
alcuni proprietari ottengono dal Comune un permesso di costruire per il rifacimento della copertura del proprio fabbricato;
successivamente i vicini promuovono un giudizio civile lamentando la violazione delle distanze legali previste dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968;
il Tribunale accerta l’illegittimità del titolo edilizio, ordina la demolizione della parte di copertura realizzata in violazione delle distanze e condanna i proprietari al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali;

i proprietari chiedono quindi il risarcimento dei danni al Comune che aveva rilasciato il permesso di costruire.

La decisione del T.A.R. Piemonte:

il Comune risponde dei danni provocati dal rilascio di un permesso di costruire illegittimo quando l’illegittimità deriva da un’errata valutazione tecnico-giuridica dell’Amministrazione e non da una falsa rappresentazione dei fatti da parte del richiedente;

il legittimo affidamento del privato è tutelabile solo se risulta ragionevole ed incolpevole e se il richiedente non ha contribuito con dolo o colpa all’adozione del provvedimento illegittimo;

il Comune è comunque tenuto a verificare la completezza della documentazione progettuale e ad acquisire gli elementi necessari prima del rilascio del titolo edilizio;

quando il titolo edilizio è stato rilasciato dopo un’istruttoria completa e confronti con i tecnici incaricati, il privato può confidare nella correttezza delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione;

non può pretendersi lo stesso grado di diligenza da una persona fisica che interviene sul proprio immobile rispetto ad un’impresa del settore edilizio, alla quale è richiesto uno standard professionale più elevato;

nei casi tecnicamente complessi, come il rifacimento della copertura di un edificio esistente, il privato può fare affidamento sulla qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento effettuata dall’Amministrazione comunale;

diversamente opinando, si finirebbe per deresponsabilizzare completamente il Comune, cui l’ordinamento attribuisce il compito istituzionale di verificare la conformità urbanistico-edilizia degli interventi prima del rilascio del permesso di costruire;

costituiscono danno risarcibile tutte le conseguenze direttamente derivanti dal titolo edilizio illegittimo, comprese le spese legali, le spese tecniche, le spese fiscali, le spese di consulenza tecnica, il risarcimento corrisposto ai vicini e i costi necessari per demolire e ricostruire le opere che il giudice ha ordinato di eliminare;

non sono invece risarcibili i costi originariamente sostenuti per realizzare l’opera, poiché il loro rimborso determinerebbe un indebito arricchimento del privato;

non è risarcibile il danno esistenziale quando sia dedotto in modo generico e privo di adeguata prova.

QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:

T.A.R. Piemonte – Sezione II, sentenza n. 1475 del 2026

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