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ACCESSO AGLI ATTI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

IL RESIDENTE HA DIRITTO DI OTTENERE LE CONCESSIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER LE MANIFESTAZIONI SVOLTE DAVANTI ALLA PROPRIA ABITAZIONE

Il caso:
una residente presenta al Comune un’istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione relativa alle concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate per manifestazioni organizzate nell’area antistante la propria abitazione;
l’istanza è motivata dal fatto che tavoli, sedie ed altre strutture impediscono l’accesso all’immobile, arrecando continui disagi e pregiudicando il pieno godimento della proprietà;
il Comune non risponde all’istanza e si forma il silenzio-rigetto previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990;
la residente propone ricorso al T.A.R. chiedendo l’esibizione della documentazione amministrativa.
La decisione del T.A.R. Bologna:
il diritto di accesso agli atti amministrativi spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata;
il proprietario dell’immobile prospiciente l’area occupata per manifestazioni pubbliche è titolare di un interesse qualificato ad ottenere le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dal Comune, quando deduca che tali occupazioni limitano l’accesso alla propria abitazione o incidono sul godimento della proprietà;
l’interesse all’accesso conserva il requisito dell’attualità anche se le manifestazioni si sono già concluse, qualora dagli atti emerga che esse vengono organizzate con regolarità negli anni successivi e che le concessioni possono essere ancora efficaci o periodicamente rinnovate;
l’istanza di accesso deve individuare in modo sufficientemente preciso i documenti richiesti, senza trasformarsi in una richiesta indiscriminata di controllo sull’attività della pubblica amministrazione;
è legittima la richiesta avente ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico riguardanti lo specifico tratto di strada antistante l’abitazione del richiedente, poiché direttamente collegata alla posizione giuridica dedotta;
il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso è illegittimo quando ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990;
il T.A.R. ordina pertanto al Comune di rilasciare la documentazione richiesta entro trenta giorni e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio.
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, Sezione Seconda, sentenza n. 631 del 2026
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