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ACCESSO ATTI

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: IL T.A.R. RIBADISCE IL PRINCIPIO DEL “NEED TO KNOW” ANCHE NEI PROCEDIMENTI CATASTALI

Una recente decisione del TAR Emilia-Romagna Bologna n.403/2026 riafferma un principio centrale del diritto amministrativo: il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione deve essere interpretato in senso sostanziale e funzionale alla tutela delle posizioni giuridiche del privato. ⚖️
La vicenda nasce dal rigetto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di accesso ai documenti relativi a un procedimento catastale avviato tramite DOCFA. La società interessata aveva chiesto di visionare lo scambio di pareri tra Direzione Provinciale e Direzione Regionale e il precedente classamento dell’immobile.
L’Amministrazione aveva negato l’accesso sostenendo l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale. 📄
Il T.A.R. ha però accolto il ricorso, ricordando che la legittimazione all’accesso sussiste ogni volta che i documenti richiesti possono produrre effetti diretti o indiretti sulla posizione del richiedente, secondo il principio del cosiddetto need to know, già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il giudice precisa che anche i pareri interni dell’amministrazione sono accessibili, quando non si tratti di veri e propri pareri legali coperti da riservatezza. 🔎
La sentenza condanna quindi l’Agenzia delle Entrate a consentire l’ostensione integrale della documentazione richiesta entro 30 giorni.
📌 La decisione conferma l’importanza dell’accesso agli atti nei procedimenti amministrativi che incidono su immobili, classamenti catastali, pratiche edilizie e urbanistiche, strumenti spesso indispensabili per valutare la legittimità dell’azione amministrativa e preparare eventuali ricorsi amministrativi o tributari.
In materia di edilizia e urbanistica, conoscere gli atti della Pubblica Amministrazione rappresenta spesso il primo passo per tutelare efficacemente i propri diritti. 🏗️📑
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
T.A.R Bologna, Sezione Seconda, sentenza n.403.2026
SONO EVIDENZIATE LE PARTI SIGNIFICATIVE