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PERGOLATI: NIENTE DEMOLIZIONE

PERGOLATI E DEMOLIZIONI: CHIARIMENTI

🏗️ Una copertura leggera può davvero finire sotto ordinanza di demolizione? La sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 2068/2024 risponde con chiarezza, ricordando che non tutte le difformità edilizie giustificano l’intervento più invasivo.
Il caso riguardava un pergolato ombreggiante, realizzato da una società in un’area industriale per riparare i posti auto. Il Comune aveva ordinato la demolizione, ritenendo l’opera abusiva per mancanza di permesso di costruire. Ma il TAR ha ribaltato l’ordinanza.
🏛️ Secondo il Tribunale, non ogni opera ancorata al suolo costituisce automaticamente “nuova costruzione”. Se l’intervento non altera in modo significativo l’assetto urbanistico né incide in termini volumetrici, non si giustifica la sanzione demolitoria.
📌 Il principio affermato è importante: in presenza di abusi “formali” o di scarsa rilevanza, l’unica sanzione ammissibile è quella pecuniaria, come previsto dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001 per le opere eseguite in parziale difformità e non incompatibili con gli strumenti urbanistici.
📚 Una decisione che conferma l’obbligo di proporzionalità tra infrazione e sanzione e invita gli enti locali a un uso più attento del potere repressivo.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
T.A.R. per la Campania, Salerno, Sez. II, 4.11.2024, n. 2068
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