🧱 PERGOTENDE CON CHIUSURE LATERALI: EDILIZIA LIBERA ANCHE PER IL CONSIGLIO DI STATO
Con la sentenza n. 607/2025, il Consiglio di Stato, Sezione VI, conferma un orientamento ormai consolidato: le coperture retrattili su terrazzi, dotate di struttura leggera e chiusure laterali mobili, rientrano negli interventi di edilizia libera.
📌 L’opera oggetto di causa consisteva in una pergotenda con vetrate scorrevoli installata su un terrazzo pertinenziale, senza fondazioni né aumento di volumetria. Il Comune ne aveva ordinato la rimozione, qualificandola come nuova costruzione abusiva.
⚖️ I giudici hanno chiarito che, in assenza di un impatto stabile e permanente sull’assetto edilizio, non è richiesto il permesso di costruire. La funzione dell’opera (protezione temporanea dagli agenti atmosferici, fruizione degli spazi esterni) è ritenuta conforme alla ratio dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001.
🛠️ Ciò che rileva non è tanto la presenza di chiusure laterali, quanto la reversibilità e la precarietà funzionale della struttura.
👉 Il principio consolida le possibilità di intervento dei privati su terrazzi e spazi esterni, ma invita alla valutazione caso per caso, specie in ambito condominiale o paesaggistico.
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