IL VINCOLO A VERDE PUBBLICO PUÒ ESSERE CONSIDERATO ESPROPRIATIVO SE IMPEDISCE OGNI REALE UTILIZZAZIONE DEL FONDO DA PARTE DEL PRIVATO
Il caso:
– alcuni proprietari presentano al Comune una proposta di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata relativa ad aree già comprese in un P.E.E.P., realizzato solo parzialmente;
– il Comune dichiara improcedibile l’istanza, sostenendo che la destinazione urbanistica a verde pubblico costituisce un vincolo conformativo, non soggetto a decadenza;
– i proprietari impugnano il provvedimento sostenendo che, nel caso concreto, il vincolo ha invece natura sostanzialmente espropriativa.
La decisione del Consiglio di Stato:
– il vincolo urbanistico destinato a verde pubblico non ha sempre natura conformativa, ma occorre verificare gli effetti concreti che produce sulla proprietà;
– qualora il privato non possa utilizzare l’area in regime di libera iniziativa economica e il vincolo svuoti sostanzialmente il contenuto del diritto di proprietà, esso può assumere carattere sostanzialmente espropriativo;
– nella valutazione della natura del vincolo assumono rilievo anche la precedente destinazione urbanistica dell’area e la concreta disciplina prevista dagli strumenti urbanistici;
– è illegittimo il diniego della proposta di Piano di Lottizzazione fondato esclusivamente sulla qualificazione del vincolo come conformativo, senza considerare le peculiarità della singola fattispecie;
– il Comune dovrà riesaminare l’istanza adottando un nuovo provvedimento motivato, mentre non spetta il risarcimento del danno da ritardo, considerata l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica.
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20 maggio 2026, n. 4423.
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