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NULLA OSTA PAESAGGISTICO

📜 COSTRUIRE IN ZONA B NON RICHIEDE IL NULLA OSTA PAESAGGISTICO: IMPORTANTE CONFERMA DEL CONSIGLIO DI STATO

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 4162/2025) ha ribadito un principio già affermato ma spesso trascurato nella prassi amministrativa: gli interventi edilizi in zona omogenea B non sono soggetti a nulla osta paesaggistico ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 616/1977 🏗️.
Nel caso esaminato, il Ministero della Cultura aveva annullato un’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune nel 1992, sostenendo l’assenza di una motivazione adeguata sulla compatibilità paesaggistica. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello degli eredi del ricorrente originario, accertando che l’immobile si trovava in zona B semintensiva, come confermato dal PRG vigente.
📌 Secondo la normativa, in queste aree il vincolo paesaggistico non si applica, e di conseguenza il Ministero non può esercitare il potere di annullamento. La pronuncia chiarisce che non basta un richiamo formale alla tutela paesaggistica se la zona è esclusa per legge dal vincolo.
📚 Un precedente utile per chi si trova a fare i conti con annullamenti tardivi e spesso infondati di titoli edilizi.
Hai dubbi su un provvedimento simile? 💼 Contattami: insieme possiamo valutare la legittimità dell’intervento dell’Amministrazione.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
Consiglio di Stato Sezione Seconda sentenza n.4162.2025
SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE

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