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CONDONO EDILIZIO

SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE E DINIEGO TACITO NEL CONDONO EDILIZIO: QUANDO LA DEMOLIZIONE È ILLEGITTIMA

Con la sentenza n. 393/2026, il T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna ha affrontato un tema centrale nel diritto dell’edilizia: il rapporto tra condono edilizio, silenzio dell’Amministrazione e successiva ordinanza di demolizione. 🏗️
Il caso riguardava una domanda di condono ex L. 47/1985 per opere su edificio principale e manufatto accessorio. Mentre per quest’ultimo il diniego era ormai coperto da giudicato, la controversia si concentrava sull’edificio principale, rispetto al quale il Comune riteneva formato un “silenzio diniego” per mancata integrazione documentale.
Il Tribunale ha chiarito un principio fondamentale: in materia di sanatoria edilizia, il silenzio dell’Amministrazione ha valore legale solo se previsto dalla legge. In assenza di una norma che configuri espressamente il silenzio-diniego, non è consentito al Comune “creare” effetti negativi automatici. ⚖️
La mancata produzione tempestiva delle ricevute di pagamento è stata qualificata come irregolarità formale, non ostativa al perfezionamento del condono, ove il pagamento risulti effettivamente eseguito.
Conseguenza: annullamento del provvedimento dichiarativo di improcedibilità e della successiva ordinanza di demolizione limitatamente all’edificio principale.
Una decisione rilevante per chi si occupa di abusi edilizi, ricorsi al TAR, silenzio assenso e tutela dell’affidamento, che conferma la centralità del principio di legalità e del buon andamento amministrativo. 📚
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
T.A.R. Bologna, Sezione Seconda, sentenza n.393.2026
SONO EVIDENZIATE LE PARTI SIGNIFICATIVE