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ABUSI EDILIZI PER MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO

📌 MUTAMENTO SENZA OPERE: QUANDO NON SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE

In tema di diritto urbanistico ed edilizio, il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 9823/2024) ha ribadito un principio chiave per chi si occupa di mutamenti di destinazione d’uso: il passaggio da laboratorio artigianale a centro culturale o religioso non richiede il permesso di costruire se non comporta un aumento del carico urbanistico.

Nel caso esaminato, un Comune aveva ordinato il ripristino della destinazione artigianale di un immobile usato da un’associazione per attività formative e religiose. Ma il Giudice ha chiarito: senza opere e senza afflusso significativo di persone, il mutamento non incide sull’assetto urbanistico e quindi non è soggetto a titolo edilizio.

📍 Questa pronuncia è particolarmente rilevante per associazioni culturali, enti religiosi, professionisti e proprietari di immobili in cerca di chiarezza normativa.

➡️ Serve davvero un permesso edilizio?
Per valutare se un cambio d’uso sia
lecito senza autorizzazioni, è decisivo verificare l’effettivo impatto sul territorio. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato in grado di presentare ricorsi in materia di diritto edilizia e di diritto dell’urbanistica.

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QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF

Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n.9823.2024

SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE