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PERGOTENDE LIBERE

IL CONSIGLIO DI STATO CHIARISCE QUANDO DEHORS E PERGOTENDE RIENTRANO NELL’EDILIZIA LIBERA

Con la sentenza n. 1256/2026, il Consiglio di Stato ribadisce un principio centrale in materia di edilizia e urbanistica: la pergotenda, se realmente leggera e retrattile, rientra nell’edilizia libera e non richiede permesso di costruire.
Il caso riguardava un provvedimento comunale di demolizione e sanzione pecuniaria per un dehors qualificato come opera abusiva. In riforma della decisione di primo grado, il Collegio ha chiarito che non ogni struttura esterna integra una nuova costruzione 🏗️.
Perché una pergotenda sia considerata legittima senza titolo edilizio occorre che:
– non crei un volume chiuso stabile;
– sia priva di tamponature fisse;
– presenti coperture retrattili e facilmente amovibili;
– abbia funzione accessoria rispetto all’immobile principale.
In assenza di trasformazione urbanistica del territorio, non può parlarsi di intervento soggetto a permesso di costruire. Inoltre, il richiamo a un vincolo paesaggistico deve essere concreto e motivato 🌿.
La pronuncia è di rilievo per imprese, esercenti e proprietari immobiliari che intendono installare dehors o strutture leggere, ma anche per chi valuta un ricorso amministrativo contro ordinanze di demolizione.
In materia di abusi edilizi, sanzioni urbanistiche e tutela davanti al giudice amministrativo, una corretta qualificazione dell’opera è decisiva ⚖️.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n.1256.2026
SONO EVIDENZIATE LE PARTI SIGNIFICATIVE