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RUMORI E QUIETE PUBBLICA

QUANDO I RUMORI DISTURBANO UNA SOLA PERSONA

– E’ escluso il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, se il pubblico ufficiale che presenta la denuncia non specifica se la segnalazione di rumori molesti proviene da uno solo o da più abitanti della zona.
– Il reato sussiste solo se i rumori sono potenzialmente idonei a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se concretamente solo una persona se ne lamenta.
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA:
cassazione penale sent. sez. 6 num. 18416 anno 2017
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