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PERGOLATO: la definizione del Consiglio di Stato.

PERGOLATO – la definizione del Consiglio di Stato:

– ha una funzione ornamentale;
– è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso;
– deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta;
– funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;
– è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi;
– quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
consiglio di stato 25 gennaio 2017
TROVERAI EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI RELATIVE A QUATTRO DEFINIZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO.

 

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