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ESECUZIONE SPECIFICA

TRASFERIMENTO IMMOBILIARE E ABUSI EDILIZI: LA CASSAZIONE FISSA I LIMITI (ORD. 30427/2024)

🏗️ Può essere trasferito coattivamente un immobile promesso in vendita ma trasformato con opere abusive?

La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30427/2024, ha chiarito che l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. non è ammissibile quando l’immobile ha perso la sua identità urbanistica e strutturale rispetto al preliminare, soprattutto in presenza di costruzioni abusive non sanabili e prive di permesso di costruire.

📌 Il caso: un preliminare del 1968 riguardava un rustico con terreno. Decenni dopo, sul lotto erano stati realizzati nuovi fabbricati abusivi, non condonabili. La Cassazione ha stabilito che queste modifiche costituiscono difformità totale, impedendo al giudice di ordinare il trasferimento coattivo.

⚖️ Perché è rilevante per chi compra o vende immobili?

– L’esecuzione in forma specifica è possibile solo se il bene resta conforme al preliminare.

– Opere abusive insanabili bloccano il trasferimento immobiliare.

– Anche il pagamento del prezzo non sana l’illecito urbanistico.

📍 Prima di stipulare o eseguire un contratto preliminare di compravendita immobiliare, verifica la regolarità urbanistica e catastale.

QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF

Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 30427 Anno 2024

SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE